LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 16
 Programma comunitario
Interreg frontiera Italia - Austria
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia-Austria relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(91)3094 del 18 dicembre 1991 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea con la Decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali stanziati con la presente legge.