<< Articolo 30
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1. Le nuove unitĂ immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all' articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e sono cedute, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull' alienazione dei beni patrimoniali, nell' ordine:
a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unitĂ immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;
b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;
c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietĂ per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.
5. Le unitĂ immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietĂ , sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.