LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 3
 Campo di applicazione
1. Sono soggette alla disciplina recata dalla presente legge le MPS come definite dall' articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 397 del 1988 ed individuate dall' articolo 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, o da ulteriori provvedimenti statali.
2. Restano sottoposte esclusivamente al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti le seguenti operazioni:
a) il trattamento dei residui destinati ad essere utilizzati quali MPS, ad esclusione di quello:
1) che comporta il solo adeguamento volumetrico;
2) che avviene nello stesso stabilimento di produzione o di riutilizzo;
b) il trasporto delle MPS classificate tossiche e nocive;
c) lo stoccaggio intermedio delle MPS effettuato in conto terzi in attesa del trattamento o riutilizzo e quello effettuato in conto proprio delle MPS classificate tossiche e nocive.