LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 1
 Finalità
1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia, a norma dell' articolo 2, comma 6, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo dell' utilizzazione delle materie prime secondarie (MPS), nonché per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, e determina altresì le condizioni e le modalità per l' esclusione delle MPS dall' ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni normative statali in materia di MPS.
2. La Regione provvederà ad uniformare la presente normativa al provvedimento di indirizzo e coordinamento, di cui all' articolo 2, comma 4, del citato decreto legge n. 397 del 1988, nel momento della sua emanazione.