LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 1, L. R. 12/1994
2Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
3Capo V abrogato da art. 54, comma 1, lettera bb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO I
 Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 1
 Norma generale
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/1994
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 7, L. R. 49/1996
3Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 12/1994
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 4
 (Pubblicazione degli atti delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
2Comma 3 sostituito da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
3Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 6
 Nullità degli atti
1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali privi di copertura finanziaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 7
 Controllo sostitutivo
1. Qualora un' Azienda sanitaria regionale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.
2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità.
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Azienda sanitaria regionale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996
3Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996
4Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO II
 Vigilanza sull' attività complessiva
delle Unità sanitarie locali
Art. 8
 Attività ispettiva
1. L' attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 9
 (Svolgimento dell'attività ispettiva)
1.L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2.Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3.Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
2Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
3Parole sostituite al comma 5 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
4Comma 6 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 49/1996
5Articolo sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 8/2001
Art. 10
 (Interventi conseguenti all'attività ispettiva)
1.Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 49/1996
2Articolo sostituito da art. 10, comma 7, L. R. 8/2001
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO III
 Disposizioni concernenti gli organi
delle Unità sanitarie locali
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO IV
 Commissioni mediche sanitarie
e commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi
di formazione professionale
Art. 17
 Sostituzione dell' articolo 43
della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43
1.
L' articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, recante << Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica >> è così sostituito:
<< Art. 43
 (Compensi)
1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Ai componenti delle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all' ottenimento della pensione, l' assegno o le indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 così come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso per soggetto visitato pari a lire 10.000.
3. In caso di visita domiciliare, il compenso per ogni soggetto è determinato in misura uguale a quella stabilita di volta in volta dall' accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alle visite domiciliari nei confronti di soggetti non deambulanti. >>.

Art. 18
 Compensi spettanti ai componenti le Commissioni
selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione
professionale
1. Ai componenti le commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali, è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
2. AI medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 ed all' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
CAPO V
 Disposizioni concernenti lo stato giuridico
del personale regionale ed organi collegiali
dell' Amministrazione regionale
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 32/1997 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO VI
 Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 22
 Norme transitorie e finali
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione il decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 23
 Abrogazione di norme
2. È abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge e con i principi sanciti dall' articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 24
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' articolo 5, commi 3 e 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall' articolo 9, comma 4, fanno carico al capitolo 4370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.