LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO V
 Disposizioni concernenti lo stato giuridico
del personale regionale ed organi collegiali
dell' Amministrazione regionale
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 32/1997 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.