LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 17
 Sostituzione dell' articolo 43
della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43
1.
L' articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, recante << Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica >> è così sostituito:
<< Art. 43
 (Compensi)
1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Ai componenti delle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all' ottenimento della pensione, l' assegno o le indennità di invalidità civile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 così come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso per soggetto visitato pari a lire 10.000.
3. In caso di visita domiciliare, il compenso per ogni soggetto è determinato in misura uguale a quella stabilita di volta in volta dall' accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alle visite domiciliari nei confronti di soggetti non deambulanti. >>.