LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

CAPO I
 Disposizioni in materia di assistenza
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 51/1993
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3Comma 2 interpretato da art. 34, comma 1, L. R. 29/1996
Art. 2
 
1. I beni immobili - ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze - di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 4 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, sono destinati a finalità sociali e assistenziali.
2. A tal fine l' Amministrazione regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgono istituzionalmente attività sociale e assistenziali.