LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/02/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 5
 
1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall' articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:
a) commesso8
b) coadiutore10
c) segretario3
d) consigliere6
e) funzionario1
Totale28


Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 39/1993