LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1992
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 
1. Nell' ambito dell' attività di carattere industriale si distinguono, in quanto assoggettati a differente disciplina, processi di produzione e processi di combustione.
Art. 2
 
1. Per processo produttivo si intende quello nel corso del quale si attua la trasformazione e la lavorazione di materie prime oppure di materie prime secondarie allo scopo di realizzare prodotto finito da inserire nel ciclo commerciale.
Art. 3
 
1. Per processo di combustione si intende quella fase, pur inserita nel ciclo della lavorazione industriale, nel corso della quale sostanze suscettibili di produrre energia o calore vengono combuste allo specifico scopo di assicurare alle aziende energia utile al funzionamento dei macchinari ed al riscaldamento degli ambienti di lavoro.
Art. 4
 
1. Dai processi delle lavorazioni industriali derivano tre tipi di residui:
a) i rifiuti, intesi come sostanze abbandonate o destinate all' abbandono ai sensi della definizione fornita dalle direttive CEE e dal DPR 10 settembre 1982, n. 915;
b) i residui utilizzabili in ulteriori processi produttivi al fine della realizzazione di ulteriori prodotti finiti; tali residui sono denominati << materie prime secondarie >> ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475;
c) i resti di materie prime e materie prime secondarie, non ulteriormente utilizzabili in diversi processi produttivi, ma suscettibili di combustione ai fini della produzione di energia o calore ovvero utilizzabili esclusivamente nell' ambito di processi di combustione.

Art. 5
 
1. I residui indicati all' articolo 4, comma 1 lettera c), sono definiti << combustibili >> qualora destinati all' impiego in processi di produzione di calore o energia, con l' esclusione delle materie prime secondarie previste dall' articolo 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30. La loro utilizzazione si inserisce nel quadro dell' attività regionale di incentivazione dell' impiego di combustibili alternativi.
2. L' impiego dei residui di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) come combustibile nel processo di produzione di calore o energia deve essere comunque espressamente autorizzato secondo le procedure di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 6
 
1. I soggetti che impiegano i combustibili così come definiti ed individuati all' articolo 5 sono tenuti a compilare apposito registro di carico e scarico.
2. I soggetti che effettuano il trasporto su strada, anche in conto proprio, dei combustibili così come individuati al precedente articolo 5 sono tenuti alla compilazione di apposita scheda di identificazione.
3. Le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui al comma 1 e della scheda di identificazione di cui al comma 2, nonché le modalità di compilazione di tali documenti sono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.