LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1992
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6
 
1. I soggetti che impiegano i combustibili così come definiti ed individuati all' articolo 5 sono tenuti a compilare apposito registro di carico e scarico.
2. I soggetti che effettuano il trasporto su strada, anche in conto proprio, dei combustibili così come individuati al precedente articolo 5 sono tenuti alla compilazione di apposita scheda di identificazione.
3. Le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui al comma 1 e della scheda di identificazione di cui al comma 2, nonché le modalità di compilazione di tali documenti sono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.