LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1992
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 4
 
1. Dai processi delle lavorazioni industriali derivano tre tipi di residui:
a) i rifiuti, intesi come sostanze abbandonate o destinate all' abbandono ai sensi della definizione fornita dalle direttive CEE e dal DPR 10 settembre 1982, n. 915;
b) i residui utilizzabili in ulteriori processi produttivi al fine della realizzazione di ulteriori prodotti finiti; tali residui sono denominati << materie prime secondarie >> ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475;
c) i resti di materie prime e materie prime secondarie, non ulteriormente utilizzabili in diversi processi produttivi, ma suscettibili di combustione ai fini della produzione di energia o calore ovvero utilizzabili esclusivamente nell' ambito di processi di combustione.