LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 62

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1992
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
 
1. Per processo di combustione si intende quella fase, pur inserita nel ciclo della lavorazione industriale, nel corso della quale sostanze suscettibili di produrre energia o calore vengono combuste allo specifico scopo di assicurare alle aziende energia utile al funzionamento dei macchinari ed al riscaldamento degli ambienti di lavoro.