LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.02 - Viabilità
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >>, con sede a Gorizia.
2. Ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, sono soci fondatori del Centro di cui al comma 1 la Regione Friuli - Venezia Giulia, la Regione Veneto e l' Istituto per il commercio con l' estero.
3. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino all' Istituto per il commercio con l' estero, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l' estero, al Ministro del tesoro, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, alla Regione Veneto ed all' assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di adesione al Centro dei soggetti indicati nell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della Regione Trentino - Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all' attività del Centro medesimo.

4. Per la partecipazione al Centro, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro medesimo. Tali conferimenti avvengono in più riprese, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi dell' articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
5. Per le finalità previste dal comma 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 (2.1.254.5.10.28) con la denominazione << Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia >> e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l' anno 1991.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 27/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 19, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 3/2015