LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere;
d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;
d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.
d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all' articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.
d quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017 .
1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.
1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, previa comunicazione al Comune competente per territorio, che verifica il rispetto della normativa e delle condizioni previste per l'utilizzo dei percorsi.
2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d)   ( ABROGATA )
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 , e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 , limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile ;
g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d' armata competente per territorio;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.
i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.
3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:
a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;
b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.
3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.
4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all' espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all' esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) << Funzioni pubbliche >> quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
b) << servizi pubblici >> quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.
6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.
7. L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l' esecuzione d' ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 .
8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo è effettuata dall' organo competente al rilascio dell' autorizzazione medesima.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 39/1992
2Parole sostituite al comma 2 da art. 119, comma 1, L. R. 47/1993
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 2, L. R. 42/1996
4Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 3, L. R. 42/1996
5Comma 3 sostituito da art. 75, comma 4, L. R. 42/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 8/1999
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 10/2003
8Parole soppresse al comma 8 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
9Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
10Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 11/2013
11Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 11, L. R. 20/2018
12Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 20/2018
13Comma 3 sostituito da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
14Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 13, L. R. 20/2018
15Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 23, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Lettera d quater) del comma 1 aggiunta da art. 29, comma 1, L. R. 6/2021
17Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 3, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.