LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1990, n. 34

Disposizioni in materia di usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1990
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 2
 
1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.