LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1990, n. 34

Disposizioni in materia di usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1990
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
 
1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.
2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.