LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1990
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 6
 Presidenza e funzionamento della Commissione
1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.
1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari.
2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.
3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.
4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.
5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 6 aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Comma 7 aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 1/2000
4Comma 1 sostituito da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
5Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
6Comma 3 sostituito da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
7Comma 5 bis aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
8Comma 5 ter aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
9Comma 5 quater aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
10Comma 6 abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
11Comma 7 abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
12Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2018
13Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2018
14Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 11/2018
15Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 11/2018