LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 6
 Compiti del Comitato
1. Il Comitato rappresenta il momento di coordinamento di tutte le iniziative regionali di significato europeo. In particolare:
a) esprime parere sul programma annuale di cui all' articolo 7;
b) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate ai sensi dell' articolo 10;
c) formula indirizzi e proposte per il coordinamento delle iniziative regionali in materia di rapporti con le Istituzioni comunitarie e con il Consiglio d' Europa e delle attività comunque collegabili con le finalità della presente legge.