LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 3
 Beneficiari dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all' articolo 2 gli enti locali, le Università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, nonché le istituzioni, le associazioni, e i cittadini, operanti nel Friuli - Venezia Giulia a fini non lucrativi per gli scopi della presente legge.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all' art. 2, comma 2, lettera b), l' Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni e le associazioni interessate alle iniziative medesime.