LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 10
 Servizio di promozione europea
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, sentito il Comitato regionale per l' Europa di cui all' articolo 4, può riconoscere la funzione di << Servizio di promozione europea >> ad enti ed associazioni aventi sede in regione, purché operino con continuità per il progresso dell' integrazione europea.
2. I criteri per il riconoscimento del << Servizio di promozione europea >> sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.