LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 2
 Struttura organizzativa
1. La Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, nell' ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, promuove gli atti e le iniziative necessari per la realizzazione del Programma; assicura il coordinamento degli uffici regionali competenti per settore e collabora con essi per dare attuazione agli interventi previsti dal PIM; cura, in collaborazione con le Direzioni regionali indicate ai commi successivi, la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio del PIM previsto dal Regolamento ( CEE ) n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e dal contratto di programma di cui all' art. 1; provvede agli adempimenti necessari all' attività del Comitato amministrativo del PIM, istituito con il medesimo contratto di programma e secondo quanto previsto dallo stesso.
2. Alla realizzazione dei progetti compresi nella misura relativa alla sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado e alla difesa delle aree vallive e lagunari provvedono, secondo le rispettive competenze, la Direzione regionale dell' agricoltura, la Direzione regionale dell' ambiente e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
3. La Direzione regionale dell' industria, d' intesa con la Direzione regionale dell' agricoltura, dà attuazione alle misure in materia di molluschicoltura, vallicoltura, ricerca applicata e promozione dell' organizzazione commerciale previste dal PIM, con particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 4, 6 e 8 della presente legge.
4. La Direzione regionale della formazione professionale cura la realizzazione degli interventi previsti alla misura concernente la formazione professionale degli operatori dell' acquacoltura.