LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 Partecipazione della Regione al PIM
1. La Regione partecipa all' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell' Adriatico settentrionale, in seguito denominato PIM o Programma, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988, n. 88/464/CEE ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, secondo quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto il 28 luglio 1988 dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Governo italiano e dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia, Veneto ed Emilia - Romagna.
2. Il PIM si compone di quattro sottoprogrammi, ciascun sottopogramma si articola in misure, che si attuano mediante progetti. L' Amministrazione regionale è impegnata in particolare a realizzare gli interventi previsti nelle misure del sottopogramma << zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado >> e a partecipare all' attuazione delle misure d' interesse interregionale ricomprese nei quattro sottoprogrammi in cui si specifica il PIM.
3. Con le modalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 la Giunta regionale approva i progetti attuativi del PIM e autorizza la relativa spesa, quando questa sia a carico del bilancio regionale.
4. La Regione promuove tutte le iniziative idonee ad assicurare la compatibilità dei progetti attuativi del Programma con le esigenze di tutela dell' ambiente lagunare. A tal fine tutti i progetti che hanno un impatto sul territorio sono sottoposti all' esame della Commissione consultiva per i beni ambientali, di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.