LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34

Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1990
Materia:
130.06 - Usi civici

Art. 1
 
1. Le indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: 15.500 euro per il Commissario; 12.500 euro per il Commissario aggiunto; 11.000 euro per l'Assessore.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/1996
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 68, L. R. 1/2005