LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO I
 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Art. 20
1. In attuazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.
3Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011
Art. 21
 
1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.
2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.
4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2003
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 3/2014
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/1995
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 23
 
1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007 , può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2013
Art. 24
 
1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007 .
2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:
a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;
b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2013
Art. 25
1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2013
3Parole sostituite al da art. 12, comma 21, L. R. 20/2015
Art. 26
 
1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali e delle aree e Servizi cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime strutture, attribuiti.
2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2013
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 3/2014
Art. 27
 
1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Regione o per sua delega dagli Assessori.
2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2013