LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 
1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell' articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:
a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
b) il metodo della collegialità;
c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
d) la mobilità e la rotazione del personale;
e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure;
e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2001