LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
3. I posti in soprannumero previsti dall' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti , a partire dall' 1 gennaio 1988 con il 20%% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20%% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
3Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989
4Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993