LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1988, n. 34

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1988
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 10
 Integrazione commissione edilizia comunale
1. Presso i comuni il cui territorio include, nelle forme di cui ai precedenti articoli, zone identificate come sottoposte a pericolo di valanghe, le Commissioni edilizie che ne sono prive sono integrate da un geologo o da un ingegnere civile o da un dottore in scienze agrarie o in scienze forestali che si occuperà degli aspetti tecnici riguardanti la materia dei pericoli di valanghe.
2. La presenza con diritto di voto di tali componenti è necessaria alle riunioni della Commissione edilizia tutte le volte che si esaminano progetti di lavori edificatori o di urbanizzazione da autorizzarsi nell' ambito delle zone esposte a pericolo di valanghe.