LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 58
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 59
 Contributi annui costanti agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 60
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite d' impegno di lire 600 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 61
 Consorzio Garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.2.4.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 62
 Contributo a favore delle strutture turistiche
(programmi 3.5.1. e 3.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale un contributo di lire 500 milioni a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale di Arta Terme.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni nell' anno 1988.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 63
 Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 64
 Attività speleologica
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.