LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 33
 Iniziative speciali a favore dei militari di leva
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 34
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 3, comma 1, lettera a), e del comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.