LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 
1. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 6940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 7601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15 comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
4. Il limite di impegno di lire 1.205 milioni iscritto sul capitolo 7170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 2017.
5. Il limite di impegno di lire 100 milioni iscritto sul capitolo 7171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 per le finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 2019.
6. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 1.387 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
7. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 296 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
8. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno decennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
9. La quota successiva al 1990 dell' assegnazione pluriennale dello Stato prevista ai sensi dell' articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, assegnazione iscritta sui capitoli 480 dello stato di previsione dell' entrata e 2874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, e variata per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni sia << in diminuzione >> che in << aumento >>) allegata alla presente legge, verrà iscritta nella misura di lire 17 miliardi per l' anno 1991.