LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 Modificazioni della legge regionale
27 agosto 1975, n. 63
1. A modifica di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, l' Unione ginnastica Goriziana, previa modifica del proprio statuto, è autorizzata a trasferire al Comune di Gorizia, a titolo gratuito, la proprietà del Palazzetto dello sport di Gorizia prima della scadenza prevista dall' ultimo comma del medesimo articolo.
2. In relazione alla predetta cessione ed al conseguente accollo da parte del Comune di Gorizia degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dall' Associazione cedente per la realizzazione dell' immobile, l' Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore del Comune di Gorizia le residue quote dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, e dell' articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 16, nonché dei correlati contributi finanziari perequativi concessi ai sensi della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.