LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 19
 Strutture assistenziali
(programmi 2.1.2., 2.1.6. e 2.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, al fine di contribuire alle spese di gestione, relative all' anno 1988.
4. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1988 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1988.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.
6. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1988.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1987, con le modalità previste dall' articolo 16, comma 6, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38.
8. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.6. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5343 (2.1.152.2.08.07.) con la denominazione << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1987 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, finanziamenti destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, risultanti dal riparto finale alla data di soppressione dello stesso.
11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 340 milioni per l' anno 1988.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII il capitolo 5208 (2.1.152.2.08.07.) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 340 milioni per l' anno 1988.