LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
150.01 - Iniziativa legislativa popolare
150.02 - Referendum

CAPO III
 Indizione
Art. 12
 
1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d' appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.
3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all' affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall' Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell' anno precedente.
5. Non è ammesso, in un' unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell' ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primo cinque vengono differiti all' anno successivo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/1991
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/1991
Art. 13
 
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell' anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all' atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l' elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell' ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all' insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l' insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell' anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all' articolo 12, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell' articolo 10, entro il 31 dicembre dell' anno precedente. L' indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 12.
5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 19/1991
2Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 7/1997
3Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/1997