LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 11

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO VIII
 NORME TRANSITORIE
Art. 23
 Termini di applicazione per l' anno 1988
1. In sede di prima applicazione si prescinde dall' approvazione del Programma di cui all' articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 3, comma 1, è fissato, per l' anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1988
Art. 24
 Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio
all' ingrosso e al minuto; termini e modalità
1. Per quanto attiene al commercio e all' artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l' esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d' affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all' articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall' articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i << Rom >> che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 25/1991
Art. 25
 Interventi della Consulta per le attività lavorative
1. La Consulta di cui all' articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell' articolo 3 della Costituzione.
2. Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.