LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 4, comma 4, L. R. 25/2015
PARTE I
 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 Definizione del modello istituzionale
1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.
Art. 2
 Obiettivi e finalità del riordino istituzionale
1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.
Art. 3
 (Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2002
TITOLO II
 AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO
Art. 4
 Ruolo della Regione
1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l' assetto del territorio.
2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.
4. La Regione provvede infine all' attuazione degli interventi nelle materie attinenti all' economia.
Art. 5
 Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.
Art. 6
 Ruolo dei Comuni
1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l' intesa sui programmi di cui all' articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall' articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall' articolo 30, comma 1, in materia di musei, dall' articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.
5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 7
 Esercizio di funzioni in forma associata
1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 18, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
5Vedi ora l'art. 6, L.R. 7/1981.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 20/2015
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
TITOLO III
 STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 13
 Programmi di interesse locale
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.
Art. 14
 Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
Art. 15
 Tematiche culturali e linguistiche
della minoranza slovena
1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 24
 Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.
PARTE II
 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE
INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6
DELLO STATUTO REGIONALE
TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE
Art. 25
 Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
 Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall' articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.
TITOLO II
 SERVIZI SOCIALI
Art. 27
 Edilizia scolastica
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l' acquisto, la realizzazione, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell' obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.
2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell' iniziativa diretta per l' edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell' intervento per l' edilizia scolastica di competenza dei Comuni.
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017
Art. 28
 Assistenza scolastica e diritto allo studio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:
1) degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;
2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.
2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità  e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell' ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l' assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 29
 Attività culturali e di istruzione
1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l' attuazione di corsi di orientamento musicale.
3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell' istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.
5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.
Note:
1Comma 5 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 5 aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
5Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
6Comma 3 bis abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
7Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
8Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
9Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
11Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 33
 Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.
3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.
4. Tali presidi comprendono:
a)   ( ABROGATA )
b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 10/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 3, L. R. 8/2001
2Comma 2 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
3Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
4Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
5Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 34
 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)
1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo sostituito da art. 131, comma 1, L. R. 8/2022
4Articolo abrogato da art. 158, comma 1, L. R. 3/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 35
 (Riserva della Regione)
1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:
a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
g) Unione Italiana Ciechi;
h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.
2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.
4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012
Art. 36
 Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
1. Sono di competenza della Regione:
a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.
Art. 37
 Infrastrutture e attrezzature sportive
1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993
TITOLO III
 ATTIVITÀ ECONOMICO - PRODUTTIVE
Art. 38
 Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Al fine di valorizzare l' attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all' esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l' attività dei Comitati provinciali per i prezzi.
Art. 39
 Fiere, mostre e mercati
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall' Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.
Art. 40
 Disciplina del commercio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall' articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.
Art. 41
 Classificazione delle strutture ricettive turistiche
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all' aria aperta.
2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.
Art. 42
 Autorizzazioni per le professioni turistiche
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all' esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.
Art. 43
 Turismo alpino
1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.
Art. 44
 Manifestazioni di interesse turistico
esclusivamente locale
1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.
Art. 45
 Competenze delle Province e delle Comunità montane
in materia di agricoltura
1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:
a)   ( ABROGATA )
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 46
 Competenze dei Comuni in materia di usi civici
e di demanio armentizio
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
Art. 47
 Funzioni delle Province e dei Comuni
in materia di industria e artigianato
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l' albo delle imprese artigiane.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 42/1989
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 24/1991
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 1 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
5Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
TITOLO IV
 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall' articolo 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997
Art. 49
 Municipi e cimiteri
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l' acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 51
 Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali
Delega in materia di risparmio energetico
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.
2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 54
 Parchi e ambiti di tutela ambientale
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 56
 Tutela dall' inquinamento
1. In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319 , e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 , in materia di tutela delle acque;
b) dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , in materia di smaltimento di rifiuti.
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.
Art. 57
 Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 58
 Vigilanza sulla caccia
1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/1989
PARTE III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 59
 Decorrenza
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:
a) dall' 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;
b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall' 1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;
c) per le attribuzioni di cui all' articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;
d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell' articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 60
 Conferma attribuzioni già esercitate
dagli Enti locali
1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.
Art. 61
 Attribuzioni sanzionatorie
1. Gli Enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.
Art. 62
 Riferimento a contributi regionali
1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli Enti locali, ai contributi concessi dalle Amministrazioni stesse.
Art. 63
 Comunità montane
1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma - stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull' intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
4. Al fine di assicurare la migliori condizioni per l' esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell' ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l' unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell' integrazione socio - economica, con la costituzione di un' unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell' articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.
5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 64
 Personale e uffici provinciali
1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.
2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati.
4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 13/1989, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 1, L. R. 5/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 13/1989
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
7Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
8Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
9Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
10Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
12Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
13Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
14Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
15Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
16Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
17Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
18Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .
19Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .
20Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
21Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
22Integrata la disciplina del comma 2 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
23Integrata la disciplina del comma 3 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
Art. 65
 Utilizzazione di beni regionali
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l' esercizio delle funzioni delegate.
Art. 66
 Finanziamento funzioni trasferite e delegate
1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l' assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell' articolo 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie.
2. Il riparto dei fondi assegnati alle Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:
a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell' articolo 54 dello Statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore di essi; tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;
b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l' assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell' allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.
(4)
3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
3 ter. L' individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
3 quater. La popolazione residente e l' estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.
3 sexies. Alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
3 septies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
3 octies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
3 nonies. All' erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le Autonomie locali.
3 decies. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All' uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L' accertamento che l' utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.
6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all' esercizio della delega stessa.
7. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione del comma 1 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, saranno inviate in economia.
8. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 ed all' ottavo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia o l' area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti - in osservanza al quinto comma del più volte citato articolo 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma 1.
9. Gli oneri previsti dal comma 6 faranno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 200 milioni per l' anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - del precitato stato di previsione.
Note:
1Comma 7 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989
2Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
6Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
7Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
8Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
9Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
10Comma 3 septies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
11Comma 3 octies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
12Comma 3 nonies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
13Comma 3 decies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 5, L. R. 37/1993
Art. 67
 Definizione transitoria di procedimenti e impegni
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione. Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli Enti locali, qualora l' impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza di cui all' articolo 23, provvede a disciplinare il subentro degli Enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989