LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

TITOLO II
 AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO
Art. 4
 Ruolo della Regione
1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l' assetto del territorio.
2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.
4. La Regione provvede infine all' attuazione degli interventi nelle materie attinenti all' economia.
Art. 5
 Ruolo delle Province
1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico - sociale, partecipando alla formazione ed all' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.
2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all' attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.
3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all' economia per il settore terziario.
Art. 6
 Ruolo dei Comuni
1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l' intesa sui programmi di cui all' articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall' articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall' articolo 30, comma 1, in materia di musei, dall' articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio - assistenziali e dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi.
5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 7
 Esercizio di funzioni in forma associata
1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 18, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
5Vedi ora l'art. 6, L.R. 7/1981.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 20/2015
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016