LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 7
 Esercizio di funzioni in forma associata
1. L' esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l' ordinamento delle predette associazioni.
2. Qualora i Comuni intendano avvalersi delle facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l' obbligo dell' esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l' attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l' esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.
4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.