LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 63
 Comunità montane
1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma - stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull' intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
4. Al fine di assicurare la migliori condizioni per l' esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell' ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l' unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell' integrazione socio - economica, con la costituzione di un' unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell' articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.
5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.