LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 54
 Parchi e ambiti di tutela ambientale
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.