LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/03/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

Art. 26
 Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall' articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.