LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 11
 Contributi sugli interessi per investimenti
alle imprese industriali (programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di oltre 6.000 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 12
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali (programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni.
Art. 13
 Contributi a Comuni per apprestamento aree
produttive di interesse comunale
nei territori montani (programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7830 (2.1.232.3.10.12) con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Art. 14
 Garanzie su finanziamenti a medio termine
(programma 3.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
3. Nell' articolo 4, lettera d), della legge regionale precitata, dopo le parole << iniziative cui alla presente legge; >> è aggiunta la locuzione: << nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; >>.
Art. 15
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a) della citata legge regionale n. 43 del 1980 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 36 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
9. L' onere complessivo di lire 108.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 108.000.000.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' art. 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, al fine di contribuire a coprire le spese di gestione.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.7. - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 5418 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura delle spese di gestione >>, e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 500 milioni per l' anno 1987.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5342 (2.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni al Comune di Gorizia da utilizzare per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5207 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Comune di Gorizia per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1987.
Art. 17
 Istituti e scuole professionali
(Programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5770 (1.1.158.2.06.04) con la denominazione: << Contributi per l' acquisto di attrezzature ed arredi a favore di istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e puericultrici >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
Art. 18
 Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica
(programma 2.4.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 4 milioni per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.4.1. - Spese correnti - Categoria 2.4 - Sezione XII - il capitolo 6287 (1.1.1.148.1.12.04) con la denominazione: << Oneri relativi al subentro della Regione nei rapporti attivi e passivi non liquidati dai soppressi consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dalle soppresse scuole libere d' istruzione tecnica (spesa obbligatoria) >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4 milioni per l' anno 1987.
3. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6287 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 19
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, un ulteriore limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) anno 1987: lire 5.800.000;
b) anni dal 1988 al 1998: lire 650.000.

2. L' onere complessivo di lire 7.100.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.100.000.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.