LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 23
 Forestazione
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata - per finanziamenti alle Comunità montane - la spesa di lire 359 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 359 milioni fa carico al capitolo 4075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 359 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 359 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987: di detto importo la somma di lire 209 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 9 del 22 gennaio 1987.