LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Istituti e scuole professionali
(Programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5770 (1.1.158.2.06.04) con la denominazione: << Contributi per l' acquisto di attrezzature ed arredi a favore di istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e puericultrici >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.