LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' art. 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, al fine di contribuire a coprire le spese di gestione.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.7. - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 5418 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura delle spese di gestione >>, e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 500 milioni per l' anno 1987.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.6. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5342 (2.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1987.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni al Comune di Gorizia da utilizzare per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16 - Programma 2.1.2. - Spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 5207 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria al Comune di Gorizia per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1987.