LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

CAPO II
 Altri interventi settoriali delle Comunità montane
Art. 25
 
1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l' attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri - turistica.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane appositi finanziamenti, secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 50/1993
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 10 ter, L. R. 23/2001
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari alle Comunità montane da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste, per interventi di manutenzione di opere idraulico - forestali, viarie ed ambientali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, saranno ripartiti tra le Comunità montane, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della superficie montana di ogni singola Comunità e per comprovate esigenze di intervento.
Art. 28
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
Note:
1Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 30/1992