LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

TITOLO II
 INTERVENTI SETTORIALI DELLA REGIONE
CAPO I
 Sviluppo delle attività industriali, artigianali
e dei servizi alla produzione
Art. 8
1. L' Amministrazione regionale sostiene l' avvio di nuove iniziative nell' industria, nell' artigianato di produzione e nei servizi reali collegati alle attività produttive, mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, sono considerate nuove iniziative anche quelle promosse in forma consortile da imprese insediate nelle aree indicate, nonché gli investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive. Nei Comuni, in particolari condizioni di degrado socio - economico, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l' ampliamento superiore al 50% della superficie produttiva esistente delle attività artigianali viene equiparato alle nuove iniziative.
3. Ai medesimi fini sono considerate erogatrici di servizi reali le imprese rientranti nelle tipologie definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64.
4. I contributi sono concessi sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di stabilimenti tecnicamente attrezzati, ivi comprese l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) realizzazione di laboratori artigiani, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisto delle aree e dei locali;
c) impianto di uffici;
d) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature;
e) acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

5. Si applicano le procedure indicate al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive interpretazione autentica, modifiche e integrazioni, e, per le imprese artigiane, quelle di cui al Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, e successive modifiche e integrazioni. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori e/o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell' ammontare del contributo. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
6. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
7. Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 1 agosto 1987 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1989
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1989
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 8/1993
7Comma 2 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 8/1993
8Articolo interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 8/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
11 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 9
 
1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Società finanziaria Friulia - Lis SpA un contributo una tantum da destinare alla realizzazione di uno specifico programma di investimenti, su programmi predisposti dalle singole Comunità montane.
3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 8/1993
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 8/1993
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale contribuisce a sostenere l' occupazione e a promuovere la mobilità della manodopera mediante la concessione di incentivi alle imprese che procedano all' assunzione, nelle forme indicate agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, di lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, la misura degli incentivi, concessi nell' ambito del programma triennale di interventi e secondo le modalità e le procedure di cui alla medesima legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, viene aumentata di un terzo e la durata degli stessi può essere estesa a trentasei mesi.
CAPO II
 Valorizzazione delle risorse idriche
ai fini di produzione energetica
Art. 12
 
1. Nei territori montani l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici, mediante la concessione dei contributi di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1985, n. 30, anche ad integrazione dei benefici previsti dalla normativa statale sul contenimento dei consumi energetici.
2. Il limite massimo dei contributi di cui all' articolo 49, lettere a), b) e c), della legge regionale sopra indicata, è elevato, rispettivamente, al 50 per cento, al 35 per cento ed al 40 per cento della spesa ammissibile.
3. Nell' ambito degli interventi attuati ai sensi del comma 1, l' Amministrazione regionale attribuisce rilevanza prioritaria alle iniziative promosse dalle Comunità medesime per la costituzione, insieme con imprese locali, singole o associate, di organismi consortili aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica di piccola derivazione e l' utilizzazione diretta della stessa da parte dei consorziati.
Art. 13
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane garanzie fideiussorie sui mutui che le Comunità stesse potranno assumere con la Banca europea per gli investimenti, per un importo non eccedente l' ammontare del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell' articolo 12, comma 1.
2. Alla garanzia di cui al comma 1 si applicano le disposizioni recate dal Capo II della legge regionale 31 agosto 1982. n. 74.
CAPO III
 Altri interventi settoriali della Regione: agricoltura,
turismo, commercio, consorzi di garanzia fidi, borse di
studio. Progetti intersettoriali mirati comprensivi anche
dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
alla produzione
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:
a) ( ABROGATA );
b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 17
 
1. Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
2. Il progetto è sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.
3. Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.
Art. 18
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nuove iniziative nei territori montani per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, individuate come prioritarie sulla base dell' analisi delle caratteristiche e delle potenzialità di sviluppo turistico dei diversi ambiti territoriali ed in funzione di obiettivi di qualificazione e specializzazione dell' offerta turistica.
2. Sugli investimenti per le iniziative di cui al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al limite del 40 per cento della spesa ammissibile. Detti contributi sono cumulabili con agevolazioni su mutui, in conformità con le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come modificata e integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42.
3. Per la concessione dei contributi in conto capitale si applicano, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 10/1989
2Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 47/1991
Art. 19
 
1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunità montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nei territori montani la misura massima dei contributi previsti all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata ed integrata dal Capo III della regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è elevata al 9 per cento.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989
3Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 19 bis
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 29/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 34, L. R. 25/1999
Art. 20
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, come successivamente modificate e integrate, allo scopo di favorire l' accesso al credito da parte delle imprese industriali, artigiane, commerciali e delle cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, ubicate nei territori montani.
2. L' integrazione del << fondo rischi >> del Consorzio regionale di garanzia fidi, di cui alla citata legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, prevista dal precedente comma 1, può essere utilizzata anche per consentire l' accesso al credito a medio termine alle cooperative ubicate nei territori montani autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica.
3. Le garanzie fideiussorie sui mutui che le cooperative di cui al comma 2 assumeranno per la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici potranno essere concesse per un importo non eccedente la spesa ritenuta ammissibile a contributo, ridotta del contributo in conto capitale eventualmente concesso.
Art. 21
 
1. Al fine di promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane, saranno istituite borse di studio triennali da godersi presso gli atenei regionali per laureati residenti nel Friuli - Venezia Giulia.
2. Le borse di studio triennali verranno assegnate annualmente, su indicazione di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Università, delle Comunità montane e dell' Amministrazione regionale.
3. L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Università.