LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

TITOLO I
 NORME GENERALI
CAPO I
 Finalità, soggetti ed articolazione territoriale
Art. 1
 
1. Con le disposizioni della presente legge, la Regione, nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l' area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell' ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali.
2. In tale ambito la Regione, nel quadro del Piano regionale di sviluppo, promuove il coordinamento delle azioni rivolte a rafforzare la base produttiva e a consolidare l' occupazione nei territori montani e provvede all' attuazione di specifici progetti, ai sensi dell' articolo 6, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
3. La Regione provvederà altresì ad assicurare il coordinamento e l' integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria anche a favore delle attività economiche nei territori di confine del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
1. Nell' ambito dei territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, verranno privilegiati gli obiettivi di riequilibrio territoriale interno alle zone montane, con particolare attenzione per le aree ove si riscontrano situazioni di difficoltà ambientale e condizioni socio - economiche inferiori ai valori medi regionali, con l' individuazione delle priorità e la differenziazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Agli effetti di cui al comma 1, verranno considerati i seguenti indicatori delle condizioni socio - economiche e della difficoltà ambientale:
a) andamento demografico, consistenza delle strutture produttive, situazione del mercato del lavoro;
b) dotazione di infrastrutture civili, accessibilità ai servizi pubblici, entità degli spostamenti della popolazione connessi all' attività lavorativa.

3. Gli interventi destinati allo sviluppo delle attività industriali, artigianali e dei servizi alla produzione di cui al Capo I del Titolo II della presente legge, si applicano a favore delle imprese insediate o che si insediano e per l' assunzione di lavoratori residenti nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino - Val Cosa - Val Tramontina, con priorità alle locazioni nei comuni interamente montani, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.
CAPO II
 Commissione regionale e accordi di programma
Art. 3
 
1. È istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.
2. La Commissione è formata, da una parte, dalla Regione, nelle persone del Presidente della Giunta regionale, dell' Assessore al bilancio e alla programmazione e dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna; dall' altra, dalle Comunità montane, nelle persone dei rispettivi Presidenti.
3. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato.
4. La Commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna. In tale ambito essa è sede per la formazione e conclusione di << accordi di programma >> fra la Regione e le Comunità montane singole o associate, anche ai fini e per gli effetti dei progetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.
5. Gli accordi di programma attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.
6. Gli accordi di programma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Commissione è altresì sede per l' espressione da parte delle Comunità montane di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta regionale di cui all' articolo 4.
8. Nell' espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dei contributi espressi da enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica dei territori montani.
Note:
1La Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 18 della L.R. 13/2001.
CAPO III
 Direttive per il coordinamento degli interventi
a favore dei territori montani
Art. 4
 
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente allo sviluppo della montagna, di concerto con l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sentita la Commissione di cui all' articolo 3, approva annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale, le << direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani >>.
2. La proposta di direttiva deve essere previamente esaminata dalla Commissione di cui all' articolo 3.
3. Le direttive costituiscono documento integrativo del Piano regionale di sviluppo in vigore e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, quale allegato al documento di piano approvato dal Consiglio regionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le direttive sono approvate dalla Giunta regionale, secondo la procedura di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 5
 
1. Le direttive previste dall' articolo 4 disciplinano l' attuazione degli interventi regionali a favore della montagna, anche in relazione alla verifica sull' efficacia degli interventi realizzati e di quelli in corso.
2. In particolare, le direttive:
a) definiscono analiticamente gli obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale dell' area montana, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di pianificazione territoriale e di programmazione di settore derivanti dalla legislazione regionale vigente, e tenendo conto dei contenuti dei piani pluriennali delle Comunità montane;
b) individuano in modo corrispondente nei singoli programmi del Piano regionale di sviluppo gli interventi regionali rivolti al perseguimento degli obiettivi suindicati, ivi compresi i progetti specifici e gli altri interventi previsti dalla presente legge;
c) definiscono il quadro globale delle risorse finanziarie disponibili e la loro suddivisione tra i vari settori di intervento;
d) fissano criteri di priorità intesi a favorire i territori montani nella destinazione dei benefici previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività economiche.

Art. 6
 
1. Sulla base delle direttive di cui all' articolo 4, la Commissione di cui all' articolo 3 in sede di formazione degli accordi di programma:
a) definisce gli indirizzi attuativi per l' elaborazione di progetti specifici di valorizzazione delle risorse estrattive, forestali e agricole dei territori montani, da attuarsi in conformità alla normativa vigente nei corrispondenti settori di intervento;
b) fissa modalità attuative e forme di coordinamento operativo tra le Direzioni regionali competenti per l' attuazione degli interventi nonché tra queste ultime e gli enti regionali.

2. Le strutture regionali a competenza settoriale e gli enti regionali e controllati dalla Regione, ove preposti all' attuazione degli interventi finanziari che interessino i territori montani, assicurano la conformità degli interventi medesimi ai contenuti delle direttive e degli accordi di programma.
Art. 7
 
1. In attesa di diversa soluzione legislativa riguardante gli strumenti operativi regionali la Giunta regionale può attribuire alle Comunità montane o ai Consorzi tra le Comunità montane le funzioni riguardanti:
a) lo svolgimento di attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell' imprenditorialità locale e l' attrazione di imprenditorialità esterne;
b) la prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani.

2. La Giunta regionale esercita tramite la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le funzioni relative alla promozione, all' organizzazione ed allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani.