LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/1987
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 23
 
1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all' esercizio dell' attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l' utilizzazione dei terreni e l' impiego dei mezzi di produzione.
2. A tal fine i Comuni stimolano l' aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell' individuazione e nell' organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.
3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 50/1993
2Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.