LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

CAPO V
 Provvedimenti per il restauro delle facciate
degli edifici compresi nelle zone di recupero
Art. 12
 Sovvenzione per il restauro delle facciate
di immobili compresi nelle zone di recupero
1. L' Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai Comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 84, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera a), L. R. 24/2009
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 12/2010
Art. 13
 Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile
1. La speciale sovvenzione di cui all' articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell' articolo 14, per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi << una tantum >> ai soggetti privati proprietari per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi. La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.
2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 a favore dei soggetti privati non può superare l'importo di 25 euro per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.
4. Le provvidenze di cui all' articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 26, L. R. 23/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 85, L. R. 1/2005
4Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 3 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 16/2008
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 82, L. R. 17/2008
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 23, L. R. 45/2017
Art. 14
 Modalità di scelta dei soggetti privati
e ambiti territoriali di intervento
1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all' articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi << una tantum >> e gli ambiti territoriali di intervento.
Art. 15
 Concessione, erogazione ed accertamento
della utilizzazione della sovvenzione
1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all' articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all' articolo 14.
2. L' erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del Sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell' esatto adempimento dei lavori autorizzati.
3. L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente Capo è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.
Art. 16
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: << Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
3. Sul precitato capitolo 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo del medesimo capitolo 1080 del precitato stato di previsione.